IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; Visto l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale; Considerato l'elevato valore naturalistico della zona del Monte Cervati e delle zone circostanti, per le sue valenze ambientali e paesaggistiche, caratterizzate da vistose rupi verticali circondate da boschi di alto fusto, con presenza di diverse specie botaniche di elevato valore scientifico e naturalistico, e importanti formazioni di boschi misti nelle quali e' stata segnalata la rarissima betulla; Considerato che nello stesso biotopo e' stata rilevata la presenza di lontra, lupo appenninico, aquila reale, picchio nero, e di diverse altre specie di uccelli, tutti compresi nell'allegato I della Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con la legge n. 503/81, che prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per la protezione degli habitat di specie di flora e di fauna, ed in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II della convenzione citata; Considerato inoltre, che nel biotopo in questione ospita una significativa popolazione di coturnice; Vista la nota n. 1333 del 5 luglio 1989 del comune di Sanza che ha manifestato interesse alla proposta del Ministero dell'ambiente di promovuore l'istituzione di una riserva naturale nella zona montana del territorio comunale individuata da apposita planimetria; Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono anche zone gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la propria nota in data 23 marzo 1989, n. 947, inviata alla presidenza della giunta della regione Campania, nonche' ai comuni di Laurino, Piaggine, Sacco, Monte S. Giacomo, Sanza, Valle dell'Angelo circa le richieste di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto, nota con la quale si era provveduto altresi' informare la regione e i comuni interessati delle misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione; Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente puo' adottare - sentiti le ragioni e gli enti locali interessati ovvero, decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso - le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi; Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989,registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, e' stato delegato anche agli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. 1. L'area denominata "Monte Cervati" secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto e' individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.