IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  1  della  legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al
Ministero  dell'ambiente  il compito di assicurare la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
  Visto  l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui
sono  trasferite  al Ministero dell'ambiente le competenze in materia
di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale;
  Considerato  l'elevato  valore  naturalistico  della zona del Monte
Cervati  e  delle  zone  circostanti, per le sue valenze ambientali e
paesaggistiche,  caratterizzate  da vistose rupi verticali circondate
da  boschi di alto fusto, con presenza di diverse specie botaniche di
elevato  valore  scientifico e naturalistico, e importanti formazioni
di boschi misti nelle quali e' stata segnalata la rarissima betulla;
  Considerato  che nello stesso biotopo e' stata rilevata la presenza
di lontra, lupo appenninico, aquila reale, picchio nero, e di diverse
altre  specie  di  uccelli,  tutti  compresi  nell'allegato  I  della
Convenzione   di   Berna,  relativa  alla  conservazione  della  vita
selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con la legge
n.  503/81,  che  prescrive  che  gli Stati membri adottino le misure
necessarie  per  la  protezione degli habitat di specie di flora e di
fauna,  ed  in  particolare di quelle enumerate negli allegati I e II
della convenzione citata;
  Considerato  inoltre,  che  nel  biotopo  in  questione  ospita una
significativa popolazione di coturnice;
  Vista  la nota n. 1333 del 5 luglio 1989 del comune di Sanza che ha
manifestato  interesse  alla  proposta del Ministero dell'ambiente di
promovuore  l'istituzione  di una riserva naturale nella zona montana
del territorio comunale individuata da apposita planimetria;
  Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono
anche zone gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Vista  la  propria nota in data 23 marzo 1989, n. 947, inviata alla
presidenza  della giunta della regione Campania, nonche' ai comuni di
Laurino,  Piaggine, Sacco, Monte S. Giacomo, Sanza, Valle dell'Angelo
circa   le   richieste   di   un   motivato  parere  in  ordine  alla
individuazione  in  oggetto,  nota  con  la  quale  si era provveduto
altresi'  informare la regione e i comuni interessati delle misure di
salvaguardia   che  il  Ministero  intende  adottare  per  l'area  in
questione;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3
marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente puo' adottare - sentiti
le  ragioni  e  gli  enti  locali  interessati ovvero, decorsi trenta
giorni  dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato
espresso  -  le  necessarie  misure di salvaguardia con le quali puo'
essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;
  Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla
Corte  dei conti il 16 ottobre 1989,registro n. 2, foglio n. 155, con
cui  al  Sottosegretario  di  Stato  per  l'ambiente, on. Piero Mario
Angelini,   e'  stato  delegato  anche  agli  affari  concernenti  la
conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'area  denominata  "Monte Cervati" secondo i confini riportati
nella  planimetria  allegata  al presente decreto e' individuata come
zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.